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Lo Statuto dell’Associazione Puppy Walker
STATUTO
PUPPY WALKER
ART. 1
(La denominazione, la sede e la durata dell’Associazione)
- E’ costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “PUPPY WALKER”, la sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.
- Ad avvenuta iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato l’Associazione potrà aggiungere alla denominazione anche la qualifica di “ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ed utilizzerà tale qualifica in tutti i suoi atti ufficiali.”
- L’Organizzazione di Volontariato ha sede in via Schiavo, 20 nel Comune di Selvazzano Dentro (PD).
- La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2
(L’oggetto e lo scopo dell’Associazione)
- L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo socio- sanitario. In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge attività finalizzate ai seguenti obiettivi:
- favorire l’autonomia delle persone disabili e il loro inserimento nella Comunità Locale;
- promuovere l’affido di cuccioli per la Scuola cani guida per non vedenti;
- attivare azioni di formazione per i volontari;
- sostenere i non vedenti, e le persone disabili in generale, nell’affiancamento conseguente all’assegnazione dei cani giuda;
- promuovere attività di tempo libero per l’integrazione sociale dei disabili;
- sostenere le famiglie dei disabili attraverso azioni di informazione, formative e attività di supporto assistenziali ed educative, atte alla prevenzione della resilienza.
L’attività rivolta ai soci aderenti e a terzi si svolge prevalentemente nel territorio del Veneto.
- L’associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, della L. R. Veneto n. 40/1993, e successive modificazioni, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
- In attuazione dello statuto l’associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall’assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell’attività degli aderenti, i caratteri dell’impegno nei confronti dell’associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.
ART. 3
(Gli aderenti e la loro ammissione)
- Possono far parte dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
- L’ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessato, nella quale egli dichiari di condividere le finalità dell’associazione, si impegni a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. L’ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall’assemblea successiva.
- La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 4
(Diritti e doveri degli aderenti)
- L’associazione è composta dalle seguenti categorie di aderenti o soci:
a) volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
b) sostenitori, che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell’associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
- Gli aderenti non possono intrattenere con l’associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
- Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall’assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività e che siano documentate.
- Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all’anno solare in corso.
ART. 5
(Recesso del socio)
- Il socio può in qualsiasi momento recedere dall’associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.
- E’ considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
ART. 6
(Esclusione del socio)
- Chiunque partecipa all’associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
- L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all’interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l’escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l’esclusione sia decisa dall’assemblea ordinaria. In tal caso l’assemblea decide sull’esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
- La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all’assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
ART. 7
(Organi dell’Associazione)
- Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 8
(L’assemblea degli aderenti)
- L’assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l’organo sovrano dell’associazione.
- L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l’assemblea elegge un suo Presidente.
- Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta.
- L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
- Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
- Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
ART. 9
(La convocazione dell’assemblea)
- L’assemblea si riunisce, almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente dell’ Organizzazione.
- La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti gli aderenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’assemblea, all’indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.
- La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare.
ART. 10
(L’assemblea ordinaria)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
- L’assemblea ordinaria:
a) può eleggere e revocare il Presidente dell’associazione;
b) elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
c) discute e approva il bilancio consuntivo e, se predisposto, il bilancio preventivo;
d) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
e) discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell’associazione;
f) decide sull’esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l’escluso lo richieda ai sensi dell’art. 6 del presente statuto;
ART. 11
(L’Assemblea Straordinaria)
- L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’associazione.
- L’assemblea straordinaria:
a) modifica lo statuto dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
ART. 12
(Il Consiglio Direttivo)
- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di tre anni, e rieleggibili.
- Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Presidente, se non eletto dall’assemblea, e il Vicepresidente.
- Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.
- Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall’assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all’approvazione dell’assemblea.
- La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l’assemblea per la rielezione dell’intero Consiglio.
ART. 13
(Il Presidente)
- Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo; se non nominato dall’Assemblea è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ai sensi dell’art. 12, comma secondo.
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
- Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
- Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle proprie funzioni.
ART. 14
(Le risorse economiche dell’associazione)
- Il patrimonio e le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) quota associativa, se prevista dall’assemblea;
b) contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
d) contributi di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
f) beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell’associazione;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, consentita da norme di legge e di regolamento.
- L’importo della quota associativa, se prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall’assemblea o dal Consiglio Direttivo. L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell’associazione.
- I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l’utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell’associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.
- I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell’associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell’associazione.
ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)
- L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
- L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.
ART. 16
(Il bilancio)
- L’esercizio dell’associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.
- Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’associazione, a disposizione degli aderenti, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione.
- I bilanci sono approvati dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.
ART. 17
(Assicurazione dei volontari)
- Tutti gli aderenti dell’associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
- L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
ART. 18
(Convenzioni)
- L’Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
ART. 19
(Dipendenti e collaboratori)
- L’Associazione può assumere dipendenti e può giovarsi dell’opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. n. 266/91 e successive modifiche. I rapporti tra l’Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di 2/3 degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
- In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.
ART. 21
(Legge applicabile)
- Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.
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